In osservanza al d.lgs. 24/2023, Terry Store-Age S.p.A. (di seguito “Terry”) ha aggiornato il proprio sistema di segnalazione delle violazioni istituendo il presente canale di whistleblowing.
Obiettivo del canale è promuovere la massima trasparenza e integrità aziendale, incoraggiando tutti i soggetti interessati a segnalare violazioni del d.lgs. 231/2001 o del Modello 231 di Terry e/o violazioni del diritto dell’Unione Europea (e/o delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione) di cui siano venuti a conoscenza, sapendo di poter contare sulle tutele riconosciute dalla legge.
Lo strumento è stato disciplinato da un apposito Regolamento, che ti invitiamo a scaricare dal sito internet di Terry ed a leggere attentamente, in merito al quale puoi trovare una sintesi pratica nelle seguenti FAQ.
1) Chi può presentare segnalazioni mediante il Canale?
- Dipendenti di Terry con qualsiasi tipologia di contratto
- Lavoratori autonomi, liberi professionisti o consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso Terry
- Volontari o tirocinanti che prestano la propria attività presso Terry, anche se a titolo gratuito
- Azionisti, persone con funzioni (anche di fatto) di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Terry
- Altre figure che, pur non frequentando i luoghi di lavoro di Terry, intrattengono con essa un rapporto giuridico
2) Quali illeciti posso segnalare mediante il Canale?
Violazioni – di cui si sia venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo – riconducibili a due categorie: violazioni del d.lgs. 231/2001 o del Modello 231 di Terry, da un lato, e violazioni del diritto dell’Unione europea o delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione dall’altro lato.
Esempi della prima categoria possono essere violazioni di principi o protocolli contenuti nel Modello 231 di Terry o la commissione (così come il tentativo di commissione) di uno dei reati-presupposto alla responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, quali, ad esempio:
- reati di truffa e frode in danno di enti pubblici;
- reati di corruzione o comunque contro la Pubblica Amministrazione;
- reati informatici;
- reati di favoreggiamento o di induzione rendere dichiarazioni mendaci o omissive all’Autorità Giudiziaria;
- reati in materia di falsi e contraffazione;
- reati in materia di bilancio e, in generale, societari;
- reati di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera;
- reati in materia di ricettazione, riciclaggio e fattispecie affini;
- reati di omicidio o lesioni colpose per infortuni sul lavoro;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare;
- abusiva duplicazione di programmi informatici;
- reati tributari;
- reati doganali;
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Esempi di violazioni del diritto dell’Unione europea o delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione possono essere, invece:
- illeciti in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- illeciti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea, quali frodi (per esempio in materia di IVA), corruzione o riciclaggio;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno europeo, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
Sono, inoltre, incluse nell’oggetto della segnalazione anche le condotte volte a occultare le violazioni (es. occultamento o distruzione di prove della loro commissione).
3) Ci sono, invece, argomenti che non posso segnalare?
Sì. Non possono formare oggetto di segnalazione:
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (es. discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici);
- segnalazioni di violazioni in materie che sono già disciplinate in via obbligatoria da atti dell’Unione europea o nazionali (es. abusi di mercato, enti creditizi ed imprese di investimento);
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
La segnalazione è, inoltre, esclusa nelle seguenti materie: informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale, ordine e sicurezza pubblica, esercizio dei diritti dei lavoratori.
4) Quali tutele mi spettano se effettuo una segnalazione?
A condizione che la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto della disciplina normativa, con fondato motivo di ritenere che fosse vera (non una mera supposizione o voce di corridoio) ed avesse ad oggetto una violazione rientrante in una delle suddette categorie, vengono riconosciute al segnalante tre distinte forme di tutela:
- Tutela della riservatezza della propria identità personale e delle informazioni fornite mediante la segnalazione.
- Divieto di ritorsioni lavorative (es. licenziamento o riduzione dello stipendio).
- Esclusione di responsabilità civili, penali e amministrative per la rivelazione o diffusione di informazioni coperte da segreto, o protette in relazione al diritto d’autore o alla tutela dei dati personali, o offensive della reputazione del segnalato, se – in aggiunta alle condizioni sopra dette – il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che la rivelazione fosse necessaria per effettuare la segnalazione.
5) Riceveranno le stesse tutele anche persone a me vicine?
Sì. Le stesse tutele spettano a persone legate al segnalante da rapporti di varia natura, sia lavorativi (es. colleghi di lavoro) sia affettivi (es. stabili conviventi) e di parentela fino al quarto grado, nonché ai facilitatori (ausiliari del segnalante durante il processo di segnalazione).
La protezione è estesa anche agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lavorano le medesime persone o che operano nello stesso contesto lavorativo di tali persone.
6) Come funziona il Canale e come si presenta una segnalazione?
La segnalazione si presenta tramite la presente piattaforma informatica Whistlelink, accessibile da qualsiasi dispositivo informatico, anche mobile.
Per maggiori dettagli, si invita a seguire le istruzioni di compilazione che la stessa piattaforma fornisce in fase di segnalazione.
7) Quanto deve essere dettagliata la segnalazione?
È importante che la segnalazione abbia un contenuto il più possibile dettagliato e, se possibile, sia corredata da documentazione a supporto.
Occorre indicare in modo preciso i soggetti coinvolti, le circostanze di tempo e di luogo dei fatti, le fonti di conoscenza dei medesimi, inclusi i nominativi delle persone in grado di fornire informazioni utili.
8) Cosa devo fare dopo avere presentato una segnalazione?
Il sistema informatico rilascerà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della segnalazione, contraddistinta da un numero identificativo.
Prendi nota di questo codice e conservalo: ti servirà per rientrare nel sistema, verificare lo stato della segnalazione ed interagire con eventuali richieste del gestore.
9) Chi riceverà la mia segnalazione e che cosa ne farà?
La ricezione e la gestione della segnalazione sono affidate ad un gestore del canale.
Il gestore si occupa di approfondire le segnalazioni con i necessari accertamenti, dandovi seguito, e infine fornendo un riscontro al segnalante entro 3 mesi.
10) Potrei essere contattato per dei chiarimenti dopo che ho presentato la segnalazione?
Sì. Il gestore ha facoltà di formulare richieste di chiarimenti o integrazioni al segnalante, mediante un dialogo che si svolge sempre attraverso la piattaforma informatica di segnalazione.
Dal momento che non è previsto l’invio di notifiche al segnalante per queste eventuali richieste, si raccomanda al segnalante di effettuare periodicamente nuovi accessi alla piattaforma, utilizzando il numero identificativo comunicato con l’avviso di ricevimento della stessa, per verificarne lo stato e se sia necessario dare riscontro a richieste del gestore.
11) A quali condizioni posso effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica dell’illecito?
La segnalazione esterna può essere effettuata quando:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo del segnalante, l’attivazione in via obbligatoria di canali di segnalazione interna, o questi, anche se obbligatori, non sono attivi o non sono conformi alle disposizioni normative;
- il segnalante ha effettuato una segnalazione interna, cui non è stato dato seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione, ove presentata, resterebbe priva di efficace seguito ovvero potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
La divulgazione pubblica è consentita quando:
- il segnalante ha effettuato una segnalazione interna e una segnalazione esterna, ovvero direttamente una segnalazione esterna nei casi previsti, senza avere ricevuto riscontro nei termini previsti dalla legge;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
12) Che cosa posso fare se, nonostante le tutele accordate, divengo vittima di atti di ritorsione?
Se ritieni di essere vittima di ritorsioni, puoi darne comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolgerà le opportune verifiche.